IL NOSTRO STATUTO

Leggi lo Statuto dell'associazione politica "LabMonza - Laboratorio in movimento"

Art. 1 Principi e finalità.

LabMonza è un’associazione politica.

LabMonza è un’associazione aperta e inclusiva, che adotta metodi organizzativi volti a favorire la piena espressione e condivisione di tutte le persone associate, secondo le loro inclinazioni, potenzialità, desideri.

LabMonza coordina le sue attività secondo le modalità previste dal presente statuto.

LabMonza persegue le seguenti finalità:

(a) permettere a Monza di ritrovare una propria identità e un protagonismo locale in continuità con il proprio passato, fondato sui principi della giustizia sociale, della solidarietà, della sostenibilità e della comunità;

(b) mantenere, rigenerare, moltiplicare i luoghi di partecipazione e aggregazione nei quartieri e in città, stando in ascolto delle esigenze specifiche dei quartieri, anche in termini di servizi;

(c) dare spazio al dibattito sulla città e per la città tra le persone che la abitano, raggiungendo una visione d’insieme rispetto alla città, a come si colloca nel territorio circostante e sull’assetto globale;

(d) creare una città condivisa, in cui i cittadini siano componente attiva del processo di pianificazione e di progettazione degli spazi urbani

(e) rafforzare il raccordo e lo scambio tra i quartieri e l’amministrazione, e tra i quartieri stessi, mantenendo un confronto sistematico e strutturato che consenta di conoscere la situazione dei quartieri quasi in tempo reale;

(f) garantire a tutte e tutti la possibilità di trovare il proprio spazio di intervento nei processi decisionali;

(g) valorizzare l’esistente patrimonio culturale monzese;

(h) favorire la nascita e la crescita di nuovi centri di produzione culturale;

(i) coadiuvare e promuovere i processi di transizione ecologica a livello cittadino

A livello provinciale, LabMonza si propone di:

(a) promuovere la creazione di legami politici e sociali tra le varie realtà che compongono la scena politica brianzola e non solo, nel tentativo di essere quel ponte che la nostra provincia dovrebbe costituire;

(b) far emergere una coscienza territoriale: una “metropoli diffusa” che crea collegamenti fisici, lavorativi e culturali;

(c) dare vita ad un movimento ampio, che riesca a mettere al centro le peculiarità dei singoli territori per metterle in rete tramite obiettivi e pratiche comuni;

La vita dell’associazione è improntata al libero dibattito e alla pluralità di posizioni. I principi generali ai quali s’ispira e si uniforma la vita di LabMonza sono: l’uguaglianza di diritti di tutti i membri; la democrazia nelle scelte, la trasparenza delle decisioni e nella loro verificabilità. LabMonza, nei suoi processi decisionali, adotta il metodo della sintesi.

Art. 2 Iscrizione.

Possono chiedere di iscriversi a LabMonza tutti coloro che si riconoscono nei principi fondamentali dell’associazione, indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, condizione sociale, genere, orientamento sessuale, opinione politica.

La domanda di iscrizione è inoltrata al consiglio esecutivo di LabMonza che, a seguito di una delibera in sede di Assemblea, ha facoltà di respingere la domanda per gravi e comprovate motivazioni da formulare per iscritto.

L’iscrizione a LabMonza ha validità di un anno solare dal momento dell’emissione della tessera.

A tutela dell’organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto.

Art. 3 Diritti e doveri del socio.

Ogni iscritto ha diritto a:

(a) concorrere all’elaborazione del programma e a partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;

(b) essere informato sulle decisioni assunte dagli organismi dell’organizzazione;

(c) eleggere ed essere eletto negli organi interni all’organizzazione.

Ogni iscritto è tenuto a:

(a) osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;

(b) versare alle scadenze stabilite le quote sociali eventualmente stabilite;

(c) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organismi di garanzia dell’associazione.

Salvo diritto di recesso, la decadenza degli associati avviene:

(a) in caso di scioglimento dell’associazione;

(b) per il mancato versamento della quota associativa annuale;

(c) a seguito della revoca della tessera associativa (vedasi articolo 10 del presente Statuto)

Art. 4 Organi dell’associazione.

LabMonza è dotata dei seguenti organi:

(a) Consiglio Esecutivo;

(b) Assemblea Congressuale;

(c) Assemblea;

(d) Gruppi di lavoro.

Art. 5 Consiglio Esecutivo.

1. Il Consiglio Esecutivo ha il compito di attuare gli indirizzi espressi dall’Assemblea dei Soci e dei Gruppi di lavoro.

Il consiglio Esecutivo si compone di 5 o più membri, sempre in numero dispari

2. Il Consiglio Esecutivo ha le seguenti deleghe:

(a) Presidenza del Consiglio Esecutivo

(b) Responsabile Organizzazione;

(c) Responsabile Comunicazione;

(d) Tesoriere.

Ne sono invitati permanenti i Coordinatori di ciascun Gruppo di lavoro.

3. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo può delegare un altro membro del Consiglio Esecutivo, o socio dell’Associazione, per farne le veci in caso di assenza nel corso delle riunioni dell’organo.

4. Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono aperte a tutti i soci e ad esterni invitati dal Consiglio Esecutivo.

5. La convocazione delle riunioni dell’organo viene comunicata ai suoi membri e agli altri soci tramite e-mail, telefono o canali social.

6. Le decisioni all’interno del Consiglio Esecutivo vengono prese per consenso, avendo cura di rappresentare nella scelta la volontà dei soci. Qualora non fosse possibile, dopo esauriente discussione, arrivare ad una sintesi condivisa in seno al Consiglio Esecutivo, le decisioni vengono prese per maggioranza assoluta.

7. Il Consiglio Esecutivo è responsabile dell’introduzione, del coordinamento dei lavori e della gestione del dibattito nell’ambito dell’Assemblea dei Soci, secondo quanto stabilito nell’omonima sezione, e di consultare quest’ultima rispetto a decisioni contingenti che riguardano aspetti importanti della vita dell’Associazione, ovvero decisioni che apporterebbero modifiche rilevanti alla linea politica.

8. Il Consiglio Esecutivo garantisce il rispetto della pluralità e della libertà di espressione all’interno dell’Associazione in ogni momento e interviene contro ogni forma di discriminazione interna.

9. Il Consiglio Esecutivo convoca l’Assemblea dei Soci almeno una volta al mese e l’Assemblea Congressuale almeno una volta all’anno.

10. Il Consiglio Esecutivo ha la facoltà di creare gruppi di lavoro permanenti o temporanei nel corso del proprio mandato, aperti a tutti i soci.

11. Il Consiglio Esecutivo risponde del proprio operato collettivamente di fronte all’Assemblea dei Soci.

12. Qualora dell’Assemblea dei Soci notifichi in forma scritta la propria sfiducia nei confronti del Consiglio Esecutivo, il Consiglio Esecutivo è tenuto a convocare nel giro di un mese l’Assemblea Congressuale e a indire contestualmente il Congresso.

13. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Esecutivo, fatta eccezione che per i membri della Presidenza, l’Assemblea dei Soci può eleggerne il successore.

14. In caso di dimissioni di 3 o più membri del Consiglio Esecutivo viene convocata entro un mese l’Assemblea Congressuale e viene eletto un nuovo Consiglio Esecutivo

Art. 6 Presidenza del Consiglio Esecutivo.

1. Ciascun membro dell’Ufficio della Presidenza è legale rappresentante dell’Associazione. A ciascun membro spetta la legale rappresentanza per gli atti di ordinaria amministrazione mentre, per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta la firma congiunta di entrambi i membri dell’Ufficio di Presidenza

2. La Presidenza del Consiglio Esecutivo è un organo collegiale elettivo composto di due membri, eletti nel rispetto dell’equa rappresentanza di genere.

3. Esso rappresenta l’Associazione nelle sue relazioni esterne ed è depositario e responsabile del suo simbolo.

4. E’ responsabile dell’attuazione della linea politica dell’Associazione e degli indirizzi espressi dall’Assemblea.

5. Ha ruolo di coordinamento del Consiglio Esecutivo, di cui convoca le riunioni con sufficiente anticipo.

6. Presiede le riunioni dell’Assemblea.

7. E’ il massimo garante della pluralità, della nonviolenza e del rispetto fra valida per tutto il corso della vita dell’Associazione.

8. Entrambi i membri della Presidenza vengono eletti ogni due anni dall’Assemblea Congressuale, contestualmente al rinnovo dell’intero Consiglio Esecutivo, mediante voto palese (per alzata di mano), secondo le modalità espresse dal Regolamento Congressuale.

9. In caso di dimissioni di uno dei due membri della Presidenza prima della scadenza dei due anni, i Consiglieri Esecutivi convocano l’Assemblea Congressuale che elegge un nuovo Consigliere procedendo al reimpasto delle deleghe esecutive mantenendo il vincolo dell’equa rappresentanza di genere relativo all’Ufficio di Presidenza. Il nuovo Presidente porta termine il mandato del suo predecessore dimissionario. Nel caso di dimissioni di un Presidente l’Assemblea Congressuale può non procedere alla nomina di un nuovo Consigliere e deliberare a maggioranza qualificata dei ⅔ dei presenti sull’indizione anticipata di un nuovo congresso per l’individuazione di un nuovo Consiglio Esecutivo.

Art. 7 Altri membri di diritto del Consiglio Esecutivo.

1. Tesoriere, Responsabile Organizzazione e Responsabile Comunicazione vengono eletti dall’Assemblea Congressuale.

2. Tesoriere

(a) Il Tesoriere è il responsabile dei conti e delle finanze dell’Associazione, di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria, e svolge tale funzione nel rispetto del principio di trasparenza.

(b) Il Tesoriere è responsabile dei registri dei soci e del tesseramento annuale.

3. Responsabile Organizzazione

(a) Il Responsabile Organizzazione supporta la Presidenza nella calendarizzazione e nell’organizzazione delle riunioni, degli appuntamenti e degli eventi dell’Associazione.

(b) Il Responsabile dell’Organizzazione ha potere di firma. Il Responsabile Organizzazione ha la delega ad interfacciarsi direttamente ed autonomamente, in rappresentanza dell’Associazione con le istituzioni e con gli enti pubblici e privati per quanto attiene l’organizzazione delle riunioni, degli appuntamenti e degli eventi dell’Associazione, secondo quanto convenuto nel corso delle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio Esecutivo.

(c) Il Responsabile Organizzazione, di concerto con il Responsabile Comunicazione, è responsabile della trasmissione delle risoluzioni del Consiglio Esecutivo ai soci dell’Associazione.

4. Responsabile Comunicazione

(a) Il Responsabile Comunicazione è responsabile di tutte le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione.

(b) Ha facoltà di affiancarsi dei soci a supporto nella gestione delle comunicazioni dell’Associazione.

(c) Gestisce i rapporti con la stampa e l’invio dei comunicati.

(d) È responsabile dei canali social dell’Associazione.

(e) Si occupa della circolazione trasparente delle informazioni tra i soci e della diffusione puntuale delle convocazioni delle riunioni del Consiglio Esecutivo e dell’Assemblea.

(f) Agisce sulla base di quanto convenuto all’interno del Consiglio Esecutivo, nel rispetto dello statuto.

5. Invitati permanenti:

(a) Coordinatori dei gruppi di lavoro (vedasi l’articolo 12 del presente Statuto);

(b) Rappresentanti o membri dell’Associazione eletti all’interno delle istituzioni pubbliche.

Art. 8 L’Assemblea.

1. L’Assemblea è organo deliberante dell’Associazione. L’Assemblea procede per sintesi tentando di addivenire a un punto di equilibrio condiviso tra tutte le sensibilità espresse.

2. È un organo aperto, al quale possono partecipare tutte le persone associate e simpatizzanti. Si ritrova con cadenza almeno mensile su convocazione del Consiglio Esecutivo. I simpatizzanti non hanno diritto di partecipare alla fase di sintesi se non in veste di uditori.

3. All’interno dell’Assemblea convogliano le sintesi dei Gruppi di lavoro, che vengono qui emendate e approvate.

4. L’Assemblea può decidere di riunirsi in forma ristretta (riservata agli associati) per specifiche questioni che il Consiglio Esecutivo reputa opportuno affrontare internamente.

Art. 9 L’Assemblea Congressuale.

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione; è costituita da tutti gli associati ed è convocata dalla Presidenza del Consiglio Esecutivo almeno 1 volta all’anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

2. L’Assemblea Congressuale può essere altresì convocata su richiesta dei ⅘ degli Associati.

2. L’avviso di convocazione dell’Assemblea Congressuale può essere dato attraverso strumenti di posta elettronica, non necessariamente certificati: l’indirizzo di posta elettronica presso il quale verrà fatto pervenire l’avviso di convocazione deve però essere necessariamente valido e deve attenersi a quello comunicato da parte del socio al momento della sua iscrizione all’Associazione, salvo successive modifiche. L’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 15 giorni della data fissata per la riunione e deve indicare al suo interno l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della suddetta riunione.

3. L’Assemblea Congressuale dovrà essere inoltre indetta dalla Presidenza del Consiglio Esecutivo qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti. In tal caso la Presidenza del Consiglio Esecutivo ha l’obbligo di convocarla entro un mese dalla notifica della domanda.

4. All’Assemblea Congressuale potrà partecipare, senza diritto di voto, chiunque sia stato invitato da un Socio.

5. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto con possibilità di delega ad un altro Associato.

6. Ognuno degli Associati può rappresentare non più di un delega e l’attribuzione di essa deve avvenire per iscritto con allegazione di firma autografa e documento di riconoscimento.

7. È di competenza dell’Assemblea Congressuale:

(a) l’elezione della Presidenza del Consiglio Esecutivo;

(b) l’elezione dei membri del Consiglio Esecutivo;

(c) l’elaborazione delle linee generali di sviluppo dell’attività dell’Associazione;

(d) l’approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e il rendiconto del tesoriere;

(e) l’approvazione delle modifiche al presente Statuto, presentate dal Consiglio Direttivo, e lo scioglimento dell’Associazione;

(f) la delibera sui punti dell’ordine del giorno.

8. L’Assemblea Congressuale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e prende tutte le sue decisioni a maggioranza semplice.

9. Copia delle sue deliberazioni rimarrà depositata presso la sede sociale e sul proprio sito internet entro i 15 giorni successivi a disposizione di chi abbia concreto interesse a prenderne visione.

10. Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci votati. Nel caso fosse deciso lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio, come successivamente descritto

Art. 10 Gruppi di lavoro.

1. I gruppi di lavoro sono di due tipi:

(a) Tecnico

(b) Tematico

2. Possono avere carattere permanente o temporaneo.

3. I gruppi di lavoro tecnici afferiscono alle cariche elettive del Consiglio Esecutivo, fatta salva la Presidenza. Ogni carica elettiva può dotarsi di un gruppo di lavoro composto da socie e soci dell’Assemblea.

4. I gruppi di lavoro tematici vengono definiti dall’Assemblea, insieme alle relative linee guida e obiettivi. Nel corso dell’assemblea vengono ratificate anche le adesioni ai gruppi di lavoro da parte delle persone associate che ne fanno richiesta. Nelle linee guida, l’assemblea indica il numero minimo di aderenti per ciascun gruppo e le modalità di partecipazione al gruppo.

5. Il Consiglio Esecutivo ha facoltà di creare Gruppi di lavoro nel corso del proprio mandato.

6. Il gruppo è tenuto ad adottare obiettivi e linee guida, e a individuare un coordinatore, che prenderà parte alle riunioni del Consiglio Esecutivo come invitato permanente.

7. In corso di annualità ogni persona associata può chiedere di presenziare alle riunioni di uno o più gruppi di lavoro, e chiedere di prendervi parte nei modi stabiliti dal gruppo stesso.

8. I Coordinatori dei gruppi di lavoro vengono individuati dai componenti dei gruppi di lavoro creati dall’Assemblea o dal Consiglio Esecutivo.

(a) un singolo socio può essere Coordinatore di un solo gruppo;

(b) i Coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio Esecutivo come invitati;

(c) i Coordinatori riportano i risultati del lavoro e le richieste dei rispettivi gruppi all’interno del Consiglio Esecutivo e agevolano la concretizzazione di quanto elaborato all’interno dei Gruppi di lavoro.

Art. 11 Patrimonio.

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

(a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

(b) eccedenze degli esercizi annuali;

(c) erogazioni liberali, donazioni, lasciti;

(d) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Art. 12 Finanziamento.

Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:

(a) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

(b) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

(c) i contributi pubblici e privati;

(d) ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 13 Esercizio finanziario.

L’esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato entro l’inizio dell’esercizio a cui si riferisce.

Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.

Art. 14 Responsabilità legale.

Ai fini della determinazione delle responsabilità legali all’interno dell’Associazione si rinvia all’art. 38 del Codice Civile.

Art. 15 Incompatibilità.

Qualsiasi carica esecutiva di LabMonza è incompatibile con la presenza all’interno di organismi esecutivi di livello analogo, superiore, o inferiore fino al livello provinciale di un partito o di una giovanile di partito.

Art. 16 Revoca della tessera.

In caso di gravissime violazioni dello statuto o per gravi e comprovati motivi, l’Esecutivo può avviare il meccanismo di revoca della tessera ad un iscritto. Durante tale periodo si è sospesi da ogni incarico eventualmente ricoperto.

L’espulsione da LabMonza è deliberata dall’Assemblea in forma ristretta con voto favorevole dei ⅘ dei presenti aventi diritto di voto, escluso il membro soggetto di procedimento di espulsione.

Art. 17 Modifiche allo statuto.

Le modifiche al presente statuto sono proposte e approvate a maggioranza assoluta dei partecipanti di una seduta specifica ed appositamente chiamata dell’Assemblea Congressuale.

Art. 18 Scioglimento dell’Associazione.

Lo scioglimento dell’associazione LabMonza può essere deliberato dalla maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto in un’Assemblea Congressuale appositamente convocata; in tal caso si deve deliberare sulla destinazione del patrimonio, dedotte le passività.

Art. 19 Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Art. 20 Durata e sede.

LabMonza ha durata illimitata e sede a Monza in Via Puglia 18.